COSTITUZIONE DEL CANTONE DI GINEVRA

ADDIZIONE ALL’ ATTO COSTITUZIONALE

(1814)

 

 

LEGGE COSTITUZIONALE

 

Su alcuni punti dell’organizzazione giudiziaria, decretata il 7 febbraio 1816 per mezzo del consiglio rappresentativo, ed accettata alla pluralità dei due terzi dei suffragi nell’ uno e nell’altro consiglio.

 

TITOLO PRIMO

DEI TRIBUNALI INFERIORI

 

Art. 1 – Vi avranno due tribunali inferiori:

Il tribunale d’udienza;

Il tribunale di commercio.

La giurisdizione di questi tribunali si estenderà su tutto il cantone.

 

I. DEL TRIBUNALE D'UDIENZA

 

Art. 2 – Il tribunale d’udienza sarà composto:

1° Di un luogotenente civile ed un luogotenente di polizia, che ne saranno i presidenti e che saranno presi in seno al consiglio di stato.

2° Di dodici giudici, che saranno presi indistintamente nel consiglio rappresentativo e fuori di esso.

Art. 3 – Il luogotenente civile sarà nominato a vita.

Art. 4 – Il luogotenente di polizia sarà eletto per un anno e rieleggibile dopo un anno d'intervallo.

Art. 5 – I sei primi giudici del tribunale d'udienza dovranno avere trent'anni compiuti: essi saranno nominati a vita.

Art. 6 – I sei ultimi giudici del tribunale d'udienza porteranno il titolo di auditori.

Essi dovranno avere ventisette anni compiuti.

Saranno eletti per tre anni e rieleggibili per altri tre anni solamente.

Art. 7 – La legge determinerà la competenza del tribunale dell'udienza tanto in prima che in ultima istanza, come tribunale civile e come tribunale di polizia.

Ella regolerà le sue attribuzioni in materia di polizia giudiziaria e di polizia amministrativa, e la sua divisione in camere o sessioni

Ella stabilirà le attribuzioni particolari dei due luogotenenti e degli altri suoi membri, come pure il loro trattamento.

 

II. DEL TRIBUNALE DI COMMERCIO

 

Art. 8 – La legge determinerà la composizione e le attribuzioni del tribunale di commercio.

Art. 9 – I membri del tribunale di commercio, altri che il presidente, saranno eletti da un’assemblea di commercianti, di cui la legge stabilirà la composizione.

Questa elezione sarà sottomessa all’approvazione del consiglio di stato.

 

TITOLO SECONDO

DELLA PUBBLICITÀ IN MATERIA CRIMINALE DAVANTI ALLA CORTE SUPREMA

 

Art. 10 – La pubblicità dei dibattimenti in materia criminale avrà luogo davanti alla corte suprema.

Questa pubblicità sarà tuttavolta ristretta dalle due seguenti norme:

1.° L’ingresso della corte sarà interdetto alle donne e ai fanciulli, salvo un permesso speciale del presidente.

2.° La metà dei posti destinati al pubblico sarà riservata ai membri del consiglio rappresentativo, ai giudici e ai magistrati del cantone.

La legge determinerà le altre persone che potranno avere diritto a questi posti riservati.

 

TITOLO TERZO

DEI GIUDICI CONSIGLIERI DI STATO

 

Art. 11 – Il presidente e i giudici della corte suprema, presi nel consiglio di stato, come pure il luogotenente civile e il luogotenente di polizia, conserveranno il loro posto in questo consiglio.

Essi cesseranno di sedervi e di votarvi.

Saranno tuttavolta chiamati e vi avranno voto consultivo nei casi che saranno determinati dalla legge.

 

CLAUSOLA DEROGATIVA

 

Art. 12 – In virtù delle disposizioni contenute negli undici articoli che precedono, sono abrogati:

I titoli IV e V della costituzione.

L’articolo 5 del titolo VI dopo le parole: e a questo scopo, sino al termine dell’articolo.

L’articolo 7 dello stesso titolo VI.

L’articolo 3 del titolo XI.

 

 

 

 

 

FONTE:

Raccolta di  tutte le Costituzioni antiche e moderne, Tipografia Cassone, Torino 1848.



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